Circolazione dei trattori su strada: Dispositivo retrovisore o Specchietti retrovisori. Adeguamento dei trattori agricoli o forestali ai requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle attrezzature di lavoro

Articolo tratto dal documento tecnico redatto dal Gruppo di Lavoro Nazionale istituito presso INAIL

Per «retrovisore» si intende un dispositivo destinato ad assicurare una buona visibilità posteriore non impedita, entro limiti ragionevoli, da parti costitutive del trattore o dagli occupanti del trattore stesso.

Adeguamento ai requisiti di sicurezza:  è necessario che su ogni trattore sia esso a ruote o a cingoli sia installato un dispositivo ausiliario per migliorare la visibilità posteriore. A tal fine tutti i trattori devono essere dotati di almeno un retrovisore esterno che dovrà essere montato sul lato sinistro del trattore.

Il retrovisore non è necessario nei trattori non immatricolati ovverosia che non possono circolare su strada pubblica.

Il retrovisore deve essere montato in modo da permettere al conducente seduto nella normale posizione di guida di controllare la parte di strada individuata nel campo di visibilità. Il campo di visibilità del retrovisore esterno di sinistra deve essere tale che il conducente possa vedere verso la parte retrostante almeno una parte della strada piana sino all’orizzonte situata a sinistra del piano longitudinale tangente del punto più esterno sinistro del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio.

Il retrovisore esterno deve essere visibile attraverso l’area del parabrezza pulita dai tergicristalli oppure attraverso i vetri laterali quando il trattore ne è provvisto. Un retrovisore esterno il cui bordo inferiore è situato a meno di 2 m dal suolo mentre il trattore è sotto carico non deve sporgere di oltre 0,20 m rispetto alla larghezza fuori tutto, dalla parte del retrovisore, del trattore isolato o del complesso trattore-rimorchio, non munito di retrovisore.

Il retrovisore esterno deve essere regolabile dal conducente senza abbandonare il posto di guida. Il blocco in posizione può tuttavia essere effettuato dall’esterno. Non sono sottoposti a tale prescrizione i retrovisori esterni che, dopo essere stati spostati con un urto, tornano automaticamente nella posizione iniziale oppure possono essere rimessi in posizione senza appositi strumenti.

Su un trattore possono essere montati solamente retrovisori delle categorie I e II provvisti del marchio di omologazione CE previsto nella direttiva 2003/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003.

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